ART. 4 (Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell’osteopata e del chiropratico).
1. Nell’ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell’osteopata e del chiropratico,
(per la prima volta viene individuata la professione dell’osteopata come professione sanitaria)
per l’istituzione delle quali si applica la procedura di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla presente legge.
(previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.)
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l’ambito di attività
(quali sono gli ambiti della nuova professione dell’osteopata, identificazione del core competence)
e le funzioni caratterizzanti le professioni dell’osteopata e del chiropratico,
(che cosa differenzia e caratterizza l’osteopatia rispetto ad altre professioni sanitarie che potrebbero essere ritenute “sovrapponibili”)
i criteri di valutazione dell’esperienza professionale
(si potrebbero ipotizzare, in base al precedente portoghese, gli anni di anzianità lavorativa, i post-graduate seguiti)
nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.
(equipollente è un titolo che ha la stessa efficacia, equivalente è un titolo che ha pari valore. Criteri per il riconoscimento dei titoli rilasciati dalle scuole di osteopatia esistenti)
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l’ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.
(si potrebbe ipotizzare la formazione alle università per le materie teoriche, le materie osteopatiche alle scuole esistenti sul territorio “eventuali percorsi formativi integrativi”)
Commento a cura del dott. Alfonso Causi, giurista, responsabile amministrativo e qualità dell’ATSAI